Il rinnovo della SCIA Antincendio… cosa fare?

Scia Antincendio

La SCIA Antincendio

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Il rinnovo della SCIA Antincendio… cosa fare?

L’articolo 5 del DPR 151/2011 specifica esattamente le modalità con cui il titolare dell’attività  invia il rinnovo della SCIA antincendio.

AI Comandi dei VVFF viene inviata  una dichiarazione  attestante l’assenza di variazioni ( nel caso non ci siano stati variazioni strutturali e lavorative) alle condizioni di sicurezza antincendio.

Non si tratta più del rinnovo di un Certificato Prevenzione Incendi. (Ex CPI)

Ogni quanto si rinnova la SCIA Antincendio?

Entro i termini di scadenza previsti (5 anni per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività oppure la scadenza naturale di un Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità) il titolare dell’attività, classificata indifferentemente nella categoria A,B o C dell’allegato al DPR 151/11, dovrà presentare al Comando Vigili del Fuoco una dichiarazione nella quale si attesta l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l’esercizio dell’attività, previsti dalla normativa vigente.

Il titolare dell’attività deve presentare una  asseverazione, a firma di professionista antincendio, che attesta che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.  La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco. Della asseverazione sono escluse le attrezzature antincendio  mobili.

A corredo tutta la documentazione che attestino l’effettuazione  di controlli e delle  verifiche .

DPR. 151/2011  – ART. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’ Allegato I  del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’ allegato I la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Quali sono i moduli della SCIA Antincendio?

Alla richiesta è allegata dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione del deposito ovvero dell’azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti.

Per gli adempimenti descritti, dovranno essere utilizzati gli appositi modelli ministeriali:

– PIN 3-2014 – Rinnovo periodico: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

– PIN 3.1-2014 – Asseverazione per rinnovo: Asseverazione ai fini attestazione di rinnovo periodico;

– PIN 3-gpl-2014 – Attestazione di rinnovo periodico gpl: Attestazione di rinnovo per depositi di gpl;

– PIN 3.1-gpl-2012 – Dichiarazione per rinnovo: Dichiarazione per depositi di gpl.

Il Comando Vigili del Fuoco rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui è elevata a dieci anni.

Il mancato  rinnovo della  SCIA antincendio cosa comporta?

Nel caso sia accertato il proseguimento dell’attività oltre il periodo di validità del CPI o SCIA, per il titolare dell’attività si configura la presenza di violazione penale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139.

Lo stesso titolare è comunque tenuto alla presentazione dell’attestazione di rinnovo della SCIA Antincendio  entro il più breve tempo possibile.

In tal caso la validità dell’attestazione, che sarà quinquennale o decennale in funzione del tipo di attività interessata, sarà calcolata dalla data di scadenza della SCIA o CPI originari.

di Ruben Taschini