Regole tecniche biennio 2016-2017

regole tecniche antincendio

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Quali sono le novità delle norme e regole tecniche antincendio del biennio 2016-2017 ?

Ecco un riepilogo delle novità delle regole tecniche delle norme antincendio che sono andate ad arricchire il nostro panorama normativo 2016-2017 ci sono state molte novità che riguardano le norme antincendio

di Ruben Taschini

Le regole tecniche e le norme UNI  del biennio 2016-2017

Resistenza al Fuoco 

  • Norma numero : UNI EN 1366-10:2017

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Titolo : Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi – Parte 10: Serrande di controllo dei fumi

Data entrata in vigore : 11 maggio 2017

Sommario : La norma specifica i metodi di prova per le serrande di controllo dei fumi per valutare la loro prestazione quando sottoposte ad elevate temperature o in condizione di incendio. La norma è da utilizzare unitamente alla EN 12101-8, UNI EN 13501-4, UNI EN 1366-2, nonchè alla UNI EN 1363-1, che fornisce ulteriori dettagli per le prove di resistenza al fuoco. Sono da considerare anche i requisiti di installazione definiti nelle UNI EN 1366-8 e UNI EN 1366-9.

 

  Sistemi per il controllo di fumo e calore

  • Norma numero: UNI 9494-1:2017

Titolo: Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

Data entrata in vigore: 16 marzo 2017

Sommario: La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC) in caso d’incendio.

La norma si applica ad ambienti da proteggere con una superficie minima di 600 m2 e un’altezza minima di 3 m nel caso di:

  • edifici monopiano;
  • ultimo piano di edifici multipiani;
  • piano intermedio di edifici multipiani collegabile alla copertura.

La norma è relativa a SENFC realizzati con Evacuatori Naturali di Fumo e Calore (ENFC) installati su tetto; inoltre fornisce indicazioni e concetti (vedere appendice B informativa) per SENFC realizzati con ENFC installati su parete.

  • Norma numero: UNI 9494-2:2017

Titolo: Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC)

Data entrata in vigore: 16 marzo 2017

Sommario: La norma stabilisce i criteri di progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in caso d’incendio. La norma si riferisce ai Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC) in ambienti di altezza h pari ad almeno 3 m, aventi superficie minima di 600 m2. La norma contiene prospetti e procedure per il calcolo delle altezze libere da fumo al fine di rispettare i requisiti imposti dai diversi livelli di protezione.

Il dimensionamento dell’impianto secondo la presente norma non si applica ai seguenti casi:

  • ambienti a rischio di esplosione;
  • corridoi;
  • corridoi con scale.

  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio 

  • Norma numero: UNI EN 54-13:2017

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio – Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

Data entrata in vigore: 16 marzo 2017

Sommario: La norma specifica i requisiti per la compatibilità e le possibilità di connessione dei componenti di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio che siano conformi ai requisiti della UNI EN 54 o, in assenza di una norma specifica, alle specifiche del fabbricante. La norma specifica inoltre i requisiti per l’integrità di un sistema di rivelazione e segnalazione incendi quando è collegato ad altri sistemi.

  • Norma numero: UNI EN 54-5:2017

Titolo: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio – Parte 5: Rivelatori di calore – Rivelatori di calore puntiformi

Data entrata in vigore: 9 marzo 2017

Sommario: La norma europea specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per i rivelatori di calore puntiformi per l’utilizzo in sistemi di rivelazione e segnalazione d’incendio installati all’interno e attorno agli edifici. La norma fornisce la valutazione e verifica del mantenimento di prestazione (AVCP) e contiene inoltre le disposizioni per la marcatura CE.

Per altri tipi di rivelatori di calore, o per rivelatori destinati all’utilizzo in altri ambienti, la presente norma dovrebbe essere usata solo come guida. I rivelatori di calore con caratteristiche particolari e sviluppati per rischi specifici non sono coperti dalla presente norma.

  • Norma numero: UNI CEI EN 16763:2017

Titolo: Servizi per i sistemi di sicurezza antincendio e i sistemi di sicurezza

Data entrata in vigore: 9 marzo 2017

Sommario: La presente norma europea specifica i requisiti minimi per la fornitura di servizi così come le competenze, conoscenze e abilità delle figure professionali relative alla progettazione, pianificazione, installazione, collaudo, verifica, gestione e manutenzione dei sistemi antincendio e/o sistemi di sicurezza, a prescindere se i servizi sono erogati in sito o in remoto.

La norma europea si applica ai servizi verso:

  1. a) sistemi antincendio inclusi, ma non solo, i sistemi di rivelazione e allarme incendio, i sistemi fissi antincendio e i sistemi di controllo fumo e calore;
  2. b) sistemi di sicurezza inclusi, ma non solo, sistemi anti-intrusione e allarme, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza sul perimetro esterno e sistemi di video sorveglianza;
  3. c) una combinazione di sistemi incluse quelle parti di un sistema di trasmissione allarmi per il quale il servizio fornito ha responsabilità accettate tramite contratto.

Non include i sistemi di allarme sociale e i centri di ricezione allarmi.

La norma si applica a progetti di qualsiasi dimensione.

La norma si applica a organizzazioni erogatrici di servizi con qualsiasi struttura e dimensione.

 

Regole tecniche : NORME DI PREVENZIONE INCENDI 2106-2017  

  • Decreto 3 Febbraio 2016 (G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

Titolo: Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

Campo di applicazione: Progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale di superficie con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

  • Decreto 12 Maggio 2016 (G.U. 12 febbraio 2016, n. 35)

Titolo: Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica.

Campo di Applicazione: Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992

  • Decreto 8 giugno 2016 (G.U. 23 giugno 2016, n. 145)

Titolo: Approvazione di norme Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Campo di applicazione: Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 71, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006.

  • Decreto 9 agosto 2016 (G.U. 23 agosto 2016, n. 196)

Titolo: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Campo di applicazione: Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.

  • Decreto 21 febbraio 2017 (G.U. 03 marzo 2017, n. 52)

Titolo: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

Campo di applicazione: Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione.

Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell’interno del 22 novembre 2002

 

FONTE ILSOLE24ORE